La normativa
Le modalità per effettuare le verifiche di sicurezza sono definite nel Regolamento di attuazione del Codice della Nautica (formalizzato con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 29 luglio 2008) e nella Circolare Ministeriale Prot. n. 4385 del 11/03/2009 esplicativa sui dettagli amministrativi e procedurali da seguire.

Il servizio di ANCCP
ANCCP Certification Agencp effettua le ispezioni sulle unità da diporto private per il rilascio dell’Attestazione di idoneità ai fini del rinnovo, convalida o rilascio del Certificato di Sicurezza.
L’attività ispettiva può dunque consistere in 3 tipologie di servizio:
- Le visite di rinnovo del certificato di sicurezza si eseguono dopo 8 o 10 anni dal primo rilascio del certificato e, successivamente, ogni 5 anni (visite periodiche).
- Le visite occasionali per la convalida del certificato di sicurezzasi eseguono nel caso in cui l’unità abbia riportato un’avaria oppure il proprietario abbia apportato innovazioni o mutamenti tecnici non essenziali per quanto riguarda la costruzione (ad es. cambio motore senza variazione della potenza).
- Le visite iniziali per il rilascio del Certificato di Sicurezzaper l’immatricolazione nei registri italiani si eseguono nel caso di imbarcazioni auto-costruite o di imbarcazioni non marcate CE provenienti da uno Stato membro o provenienti da fuori UE e immesse in commercio o in servizio in uno degli Stati membri prima del 16 giugno 1998.
Nel caso in cui il Certificato di Sicurezza sia scaduto da oltre sei mesi è necessario provvedere ad una nuova Visita Iniziale.
Su indicazione della Capitaneria di Porto, dell’Ufficio Circondariale Marittimo o dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, vengono inoltre eseguite visite ispettive per il rilascio dell’Attestazione di idoneità a viaggio singolo o di prova.
Chi è interessato
Il Certificato di Sicurezza è necessario per abilitare alla navigazione le seguenti tipologie di unità da diporto:
- Imbarcazioni da diporto (da 10 a 24 m di lunghezza);
- Natanti (da 2,5 a 10 m di lunghezza), qualora iscritti nei registri delle Capitanerie di Porto.