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Dispositivi di protezione individuale

Regolamento (UE) 2016/425

La normativa europea

Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 disciplina le procedure per la certificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Un “DPI” è definito come:
“Dispositivo o componente progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza”

I DPI vengono classificati in base al livello di rischio contro i quali proteggono, in:

DPI di 1a categoria
Destinati a proteggere dai rischi minimi che possono procurare effetti lesivi di lieve entità: si applica la procedura di cui all’Allegato IV (Modulo A) “Controllo Interno della Produzione”

DPI di 2a categoria
Destinati a proteggere da rischi non lievi, con conseguenze non gravi o mortali: è necessaria la certificazione da parte di un Organismo Notificato e si applica la procedura di cui all’allegato V (Modulo B) “Esame UE di Tipo”

DPI di 3a categoria
Destinati alla protezione da rischi di morte o lesioni gravi a carattere permanente: è necessaria la certificazione da parte di un Organismo Notificato e si applica la procedura definita all’Allegato V (Modulo B) “Esame UE di Tipo”

Sui DPI di 3a categoria è inoltre applicabile, a scelta del Fabbricante, una delle procedure di controllo periodico:

  • Allegato VII (Modulo C2) “Controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali”
  • Allegato VIII (Modulo D) “Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione”

Il servizio di ANCCP

ANCCP Certification Agency è un Organismo Notificato all’Unione Europea (n° 0302) per il rilascio delle certificazioni di conformità UE dei DPI appartenenti alla 2a e 3a categoria secondo le seguenti procedure:

– Allegato V (Modulo B)

– Allegato VII (Modulo C2)

– Allegato VIII (Modulo D)

Le macro-famiglie di prodotti per i quali ANCCP rilascia le certificazioni sono:

  • protezione degli occhi
  • protezione degli arti inferiori (gambe, piedi)
  • protezione degli arti superiori (braccia, mani)
  • protezione generale del corpo
  • protezione contro le cadute dall’alto
  • protezione contro le contaminazioni radioattive
  • protezioni per motociclisti (esclusa la testa)

ANCCP Certification Agency esegue anche una attività di certificazione rivolta alle lavanderie industriali per la valutazione di conformità del processo di Controllo dei dispositivi di protezione ad alta visibilità dopo lavaggio, secondo i requisiti 4.1, 5.1 e 6.1 della norma UNI EN ISO 20471: 2017. Tale attività è svolta a livello volontario.

Chi è interessato

I Fabbricanti, importatori, distributori e operatori economici che intendono immettere sul mercato europeo dei prodotti definiti dal Regolamento (UE) 2016/425 come Dispositivi di Protezione Individuale, devono ottenere la certificazione di conformità che consente di apporre sul prodotto finito la Marcatura CE.

La Marcatura CE, unitamente alla compilazione della Dichiarazione di Conformità UE permette la vendita dei DPI in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Se il DPI immesso sul mercato appartiene alla 3^ categoria è inoltre necessario che il Fabbricante (o Mandatario) possieda anche la conformità ad una delle seguenti procedure:

  • Allegato VII (Modulo C2) “Controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale”
  • Allegato VIII (Modulo D) “Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione”

Norme tecniche / armonizzate DPI

  • EN 342 – EN 14058 (freddo)
  • EN 343 (pioggia)
  • EN 353-1 (anticaduta su linee rigide)
  • EN 353-2 (anticaduta su linee flessibili)
  • EN 354 (cordini anticaduta)
  • EN 355 (assorbitori di energia)
  • EN 358 (cinture di posizionamento)
  • EN 361 (imbracature per il corpo)
  • EN 362 (connettori)
  • EN ISO 11393 (protezione da motosega)
  • EN 388 (guanti – rischi meccanici)
  • EN 407 (guanti calore e fuoco)
  • EN 659 (guanti Vigili del fuoco)
  • EN ISO 21420 (guanti requisiti generali)
  • EN 469 (Antincendio)
  • EN 510 (antimpigliamento)
  • EN 511 (guanti antifreddo)
  • EN 795 (dispositivi anticaduta)
  • EN 1073-2 (contaminazione radioattiva)
  • EN 13277 (protezioni per arti marziali)
  • EN 1149-5 (proprietà elettrostatiche)
  • EN ISO 11611 (abbigliamento saldatura)
  • EN ISO 11612 (calore e fiamma)
  • EN 13034 (agenti chimici liquidi – protezione limitata)
  • EN 13594 (guanti per motociclisti)
  • EN 17092 (indumenti per motociclisti)
  • EN ISO 13688 (indumenti di protezione – Requisiti generali)
  • EN ISO 13982-1 (particelle solide)
  • EN ISO 14116 (propagazione limitata fiamma)
  • EN 14126 (agenti infettivi)
  • EN 14404 (ginocchiere)
  • EN ISO 15384 (antincendio boschivo)
  • EN 14605 (agenti chimici liquidi – getti e spruzzi)
  • EN ISO 20471 (alta visibilità)
  • EN 61331-3 (protezione Rx)

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