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Aggregati

Reg. (UE) 305/2011

La normativa europea

La marcatura CE per l’immissione sul mercato  degli aggregati è obbligatoria dal giugno 2004; le norme di riferimento sono le seguenti:

  • EN 12620 “Aggregati per calcestruzzo”
  • EN 13043 “Aggregati per miscele bituminose”
  • EN 13055-1 “Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione”
  • EN 13139 “Aggregati per malta”
  • EN 13383-1 “Aggregati per opere di protezione (armourstone)”
  • EN 13450 “Aggregati per massicciate per ferrovie”
  • EN 13242 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”

 

Gli aggregati possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati nelle stesse dopo essere stati miscelati con altri prodotti da costruzione (es:  inerti utilizzati come componenti  delle miscele di calcestruzzo,  conglomerati bituminosi,  malte).

Il metodo dell’attestazione della conformità per gli aggregati indicati nelle succitate norme è il 2+, quando è previsto un uso strutturale degli stessi prodotti.

Gli aggregati  contemplati dalle norme armonizzate possono essere di varia provenienza:

  • naturale ( ad esempio se provenienti dalle attività di estrazione di una cava o dai letti dei fiumi),
  • riciclo di rifiuti (ad esempio se provenienti dalle attività di demolizioni   di edifici,    di opere in calcestruzzo,  di scarificazione dei manti stradali, di scarto del ciclo di produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, rifiuti di origine industriale ecc.)
  • artificiale (ad esempio un aggregato di origine minerale che è sottoposto ad un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo)

Il servizio di ANCCP

ANCCP Certification Agency opera in qualità di Organismo notificato all’Unione Europea (n° 0302) per la certificazione degli aggregati secondo il Sistema di Attestazione 2+.

Chi è interessato

I fabbricanti di aggregati devono individuare quale è l’uso previsto per gli inerti prodotti; se l’uso previsto rientra nelle suindicate norme armonizzate ed  è strutturale, i produttori di inerti necessitano del Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica, indispensabile per poter apporre la marcatura CE.

Tale certificato, rilasciato a seguito di una visita ispettiva iniziale con esito positivo deve essere mantenuto attivo con le successive verifiche periodiche di conformità.

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